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R.D. 08/02/1923 n. 422Regio Decreto 08/02/1923 n. 422 Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. (abrogato dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554) Estratto CAPO I Esecuzione dei lavori dello stato. Art 1 1. Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del Genio Civile o da altri uffici tecnici governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto. 2. Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori. 3. L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera. Art 2 1. I progetti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono approvati dal Ministero competente, previo visto dell'ingegnere capo del Genio civile fino all'importo di lire 100.000 e previo visto o parere: dell'ispettore superiore di circolo del Genio civile per gli importi compresi fra lire 100.000 e lire 500.000; dell'ispettore capo superiore, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici, per le nuove costruzioni ferroviarie di conto diretto dello Stato sino all'importo di lire 500.000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi oltre le lire 500.000. 2. Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore alle lire 500.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato. 3. Occorrerà pure il parere del Consiglio superiore sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. stati approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati in seguito a suo parere, e che ne facciano crescere l'importo oltre il limite al di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario. 4. Per i lavori di manutenzione pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno. Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del R.D. 24/01/1875 n. 2364. 5. Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque a termini della Legge 05/05/1907 n. 257. 6. I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni della guerra e del- la marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le Amministrazioni medesime, intendendosi però: a) che sui progetti d'importo superiore alle lire 20.000 e fino a lire 100.000 dovranno pronunciarsi i comandi del Genio del Corpo d'armata; b) che sui progetti d'importo superiore a lire 100.000 dovrà pronunciarsi anche la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare. 7. I progetti relativi alle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati anche dal Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate. (Articolo sostituito dal- l'art. 1 R.D.L. 28/08/1924 n. 1396 convertito in Legge 22/05/1926 n. 1013 e successivamente modificato dall'art. 2 R.D.L. 07/05/1925 n. 646). Art 3 1. I progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici di finanza nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato sono approvati dal Ministero competente, su parere o su visto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti per l'approvazione di progetti pei quali è richiesto il parere o il visto degli ingegneri capi o degli ispettori superiori di circolo del Genio civile. 2. Negli altri casi l'approvazione dei progetti anzidetti è deferita al Ministero competente in base al visto od al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme in vigore. (articolo sostituito dal R.D.L. 27/10/27 n. 2128) Art 4. 1. Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede, di rego- la, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'art. 1. 2. Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate. 3. Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata quando l'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, l'ispettore superiore di circolo del Genio civile e l'ispettore capo superiore di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) ritenga opportuno per considerazioni relative alla natura o alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara a Ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o finanziari di cui sono provviste. 4. Quando l'Amministrazione nei casi previsti dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto concorso, il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una Commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in volta dalla Amministrazione stessa, quando non si tratti di lavori, alla direzione dei quali sia già preposta una speciale Commissione tecnica. 5. La Commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal presidente della competente Sezione del Consiglio superiore o da un suo de- legato; e ne farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio superiore. 6. Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato. 7. L'Amministrazione uniformandosi al giudizio della Commissione, aggiudicherà l'appalto alla Ditta prescelta, salvoché il Ministro, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 8. Nessun compenso o rimborso spetta alle Imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per partecipare agli appalti-concorso. 9. Sarà però, in facoltà dell'Amministrazione, su proposta della su nominata Commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'Amministrazione entro un limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito. 10. L'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti della esecuzione del- R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. l'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo. 11. Per l'appalto mediante l'offerta di prezzi, si osserveranno le norme del- l'art. 69 del regolamento 23/05/1924 n. 827. 12. Per tutte le opere o parte di opere che vengono affidate al Ministero dei trasporti, e per esso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la prefata Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà seguire le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la collaudazione delle opere che si eseguiscono sulle linee dello Stato, e tutte le altre norme che fossero in seguito decretate dal Ministro per le comunicazioni. (Articolo sostituito dal R.D.L. 28/08/24 n. 1396 art. 2, convertito in L. 27/05/26 n. 1013 e poi dal R.D.L. 27/10/27 n. 2128 convertito in L. 29/11/28 n. 2184) Art 5 1. Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione. Art 6 1 .Qualunque sia il numero dei soci di una impresa l'Amministrazione riconosce un solo socio deliberatorio per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto. 2. Le Società commerciali, di qualunque specie, regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente delegata. 3. Questa persona deve avere i requisiti, anche di idoneità, prescritti per l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta all'Amministrazione; ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della Società per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, sino all'estinzione di ogni rapporto. 4. La Società non potrà mai mutare il rappresentante senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante. 5. In caso di morte o di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la Società è obbligata a surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere i requisiti prescritti ad essere accettata all'Amministrazione. 6. Se la società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti commi, l'Amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in conformità del- l'art. 340 della legge sui Lavori Pubblici 20/03/1865, allegato F n. 2248. Art 7 2. Per essere ammesse alla gara le Cooperative concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito stabilito nel Capitolato speciale e indicato nell'avviso d'asta o di licitazione, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge. 4. La cauzione provvisoria prestata dalle Cooperative sarà svincolata quando la cauzione definitiva da costituirsi a norma dei commi seguenti avrà raggiunto la somma della cauzione provvisoria. 5. La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5% dell'importo di ciascuna rata e verrà restituita a lavoro ultimato e collaudato. Art 8 1. In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per la esecuzione ad economia. 2. Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo, con appalti, o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti. 3. Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Art 9 1. Per i lavori in corso alla pubblicazione del presente decreto, quando i contratti relativi non contengano clausole speciali sulla revisione dei prezzi l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di pattuire con l'impresa o stabilire d'ufficio, sentiti i prescritti pareri tecnici, modificazioni in più od in meno dei prezzi contrattuali, sempreché riconosca, con giudizio insindacabile, esservi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, variazioni maggiori del 20% nel complesso del lavoro. 2. Trattandosi di aumento, esso non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio della Amministrazione avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna. 3. Quando in caso di mancato accordo, l'impresa non accetti la decisione dell'Amministrazione e sospenda o rallenti il lavoro le sarà intimato di riprenderlo o di proseguirlo con la dovuta alacrità, e non ottemperando es- R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. sa all'ingiunzione, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di appalto. In questo caso l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto nonché alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata sull'intero importo di contratto. |
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